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Statuto
STATUTO
dell'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni"
ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460)
Articolo 1
E' costituita l'Associazione denominata "PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI” - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in breve denominabile anche come "Associazione Piccola Opera Papa Giovanni" – ONLUS.
L’Associazione ha sede legale in Reggio Calabria, alla via Cattolica dei Greci, n. 26. L’Associazione, con deliberazione dell’Assemblea, potrà istituire propri centri, sedi secondarie, uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all’estero.
Articolo 2
L'Associazione nasce dall'esigenza pressante di colmare una mancanza vivamente sentita nell'ambito sociale, particolarmente in Calabria, che è quella relativa al problema dei soggetti che presentano un deficit più o meno grave dello sviluppo intellettivo e disturbi del carattere e/o del comportamento.
Articolo 3
L'Associazione s'ispira ai valori etico-sociali che sono propri del messaggio cristiano, ed in particolare ai valori della condivisione e promozione umana degli "ultimi".
Essa è aperta ad accogliere gli orientamenti, le indicazioni e le sollecitazioni che la medicina e le varie scienze sociali offrono per il recupero e la socializzazione delle persone con disabilità e con svantaggio.
Articolo 4
L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di perseguire le finalità che le sono proprie:
a) creando servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria e servizi di assistenza sanitaria nonché strutture assistenziali alternative (Gruppi Appartamento, Case famiglia, Piccole Comunità alloggio, ecc.) aperte alle realtà locali, da coinvolgere nell'opera di promozione, con trattamento pedagogico e terapeutico individualizzato e con una relativa omogeneità dei soggetti ospiti, nonché realizzando un clima comunitario e educativo che caratterizzi la struttura delle singole Case così da offrire un ambiente, per quanto più è possibile, di natura familiare;
b) erogando prestazioni di servizio e di assistenza ad internato, seminternato, ambulatoriale, domiciliare, ecc.; effettuando i trattamenti abilitativi e riabilitativi con la partecipazione, per quanto possibile, delle famiglie dei soggetti assistiti;
c) collaborando con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni, gruppi, sindacati, partiti, per un’azione che rimuova le cause originanti l’emarginazione, in particolare di quei soggetti che presentano disabilità psichiche e/o fisiche;
d) promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione professionale e favorendo iniziative di inserimento lavorativo dei soggetti assistiti, privilegiando forme di lavoro di tipo cooperativistico; promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione continua in ambito sanitario (ECM);
e) realizzando in proprio, ed incoraggiando nella comunità civile, l'affiliazione, l'affidamento dei minori emarginati e qualsiasi altra forma educativa che si riterrà adeguata;
f) mantenendo, con opportune iniziative, sia le famiglie in stato di esclusione sociale, perchè possano portare avanti nei confronti dei loro figli l'azione educativa, sia ogni giovane in difficoltà perchè possa superare la situazione di emarginazione;
g) privilegiando all'interno delle sue strutture l'utilizzazione di obiettori di coscienza e volontari anche in servizio civile, non in sostituzione del personale in organico, ma per un'opera di integrazione e di animazione educativa.
L'associazione può anche gestire direttamente attività lavorative senza scopo di lucro, tendenti al recupero dei soggetti in difficoltà, mediante la realizzazione di laboratori protetti.
Essa può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 5
Gli associati partecipano personalmente alla vita dell'associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone che saranno ammesse su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci la quale decide in merito ed a suo insindacabile giudizio in base alle loro qualità morali e umane.
Coloro che fanno richiesta di ammissione devono dichiarare di accettare pienamente il presente statuto e devono versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci all'atto dell'ammissione all'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante dichiarazione scritta da comunicarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi.
L'esclusione da socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi e per grave inadempienza al presente statuto.
Decadono automaticamente dalla qualità di soci, coloro che risultano assenti, senza giustificato motivo, da tre riunioni consecutive dell'assemblea o non provvedono entro sei mesi successivi alla fine di ogni anno, al versamento della quota fissata dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
Pur nel pieno rispetto della libertà religiosa di ciascun socio, perchè l'ispirazione cristiana sia sempre più vivificata, farà parte della stessa un sacerdote nominato dall'Ordinario Diocesano pro-tempore di Reggio Calabria.
Articolo 7
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori ed effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 8
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9
L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ad essa sono demandate le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale e di straordinaria amministrazione. Si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e l'eventuale approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo e consuntivo e per la verifica del lavoro svolto.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le relative delibere sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Nell'eventuale seconda convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea provvede anche all'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.
La convocazione avrà luogo almeno otto giorni prima e potrà avvenire con diverse modalità per le quali è possibile verificare il riscontro della avvenuta spedizione nonché della ricezione.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato.
Nessun associato può rappresentare più di un associato.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea. Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di segretario, e il Direttore Sanitario.
Articolo 11
Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, il Vice-Presidente, distribuisce le eventuali deleghe ai Consiglieri, determinandone i poteri. Il Consiglio Direttivo provvede alla scelta del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei vari servizi. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri del Consiglio cessi dall'incarico, prima del termine stabilito, la composizione del Consiglio sarà integrata, mediante elezione alla prima assemblea utile, rimanendo però immutata la scadenza della carica dell'intero organo.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri ordinari, fatta eccezione per quanto riservato all'assemblea; propone all'assemblea l'ammissione o l'esclusione dei soci, pronuncia la decadenza dei soci, provvede agli atti necessari e utili alla vita dei centri e predispone i bilanci.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri necessari per adottare i provvedimenti concernenti la vita e l'amministrazione dell'Associazione ed il suo regolare funzionamento, nonché i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio studia ed esplica le pratiche per ogni singola attività, formula i regolamenti interni, nomina, sospende e licenzia il personale, ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico conforme alle leggi.
Propone all'Assemblea dei Soci l'accettazione o meno di lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permute, costruzioni, assunzioni di mutui e, in generale, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente e del Segretario. Il Consiglio si riunisce, possibilmente una volta al mese.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione in seduta straordinaria è fatta quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre membri dello stesso Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la partecipazione di almeno tre membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, e se questi è assente del Vice Presidente.
Articolo 13
Il Presidente è eletto dall'assemblea, a maggioranza di due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive. Egli dura in carica tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nel campo negoziale sia giudiziale ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al Vice-Presidente.
Articolo 14
Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea nonché a tutti gli atti di segreteria.
Articolo 15
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4, lettere a) e b), l'Associazione si avvarrà di una èquipe medico-psico-pedagogica, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Direttore Sanitario, dal Neuro-psichiatra, dallo Psicologo, dall’Assistente Sociale e da altri eventuali specialisti e operatori socio-sanitari.
Articolo 16
La vigilanza contabile dell'Associazione è esercitata da un collegio di tre revisori dei conti, eletti per tre anni dall'Assemblea preferibilmente tra non soci, che eleggono al loro interno il Presidente.
Ad essi spetta inoltre il giudizio di arbitrato amichevole compositore per dirimere qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso.
In tale caso il Collegio dei Revisori dei Conti giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Articolo 17
L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'esame e l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dei revisori dei conti. In tempo congruo e per ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
Articolo 18
L'Associazione non ha finalità di lucro. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono esercitate a titolo gratuito.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 19
Con regolamento interno, proposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea, potranno essere stabilite, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.
Articolo 20
In caso di morte, di dimissione o espulsione ed in ogni altro caso, il socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo patrimoniale dell'Associazione, anche se vi avesse contribuito con personale donazione di beni mobili ed immobili.
Articolo 21
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), o a fini di pubblica utilità ed in primis all’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22
Con apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea sarà anche costituito il gruppo amici della Piccola Opera Papa Giovanni tra coloro che, pur non facendo parte dell'Associazione intendono sostenere i fini e le realizzazioni con il loro appoggio morale o con contributi economici e finanziari.
Articolo 23
Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Articolo 24
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n. 460/1997.